Convivenza di fatto | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

Convivenza di fatto

Convivenza di fatto

E' possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso del convivente;
  3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

A chi si rivolge

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
Chi può presentare

Le persone conviventi, maggiorenni e coabitanti, iscritte nell'Anagrafe della popolazione o del Comune, o che intendono richiedere la resdienza nel Comune.

Come si fa

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto

Costi

Nessuno

 

Informazioni

Modalità di avvio:

Istanza di parte