Separazione e divorzio
Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
Con l'entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile
L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
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celebrazione del matrimonio in forma civile;
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celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
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trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
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residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:
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figli minori di entrambi i coniugi;
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figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3, della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Tempi per poter presentare la domanda di divorzio
La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'art. 3 della L. n. 898/1970, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".
ATTENZIONE
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.
La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione.
A chi si rivolge
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare
Chi può presentare
I diretti interessati
Accedere al servizio
Come si fa
E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi
Cosa si ottiene
Un atto di separazione o divorzio
Costi
Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.
ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Riferimenti normativi
Legge n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Civile per i Servizi Demografici, n. 16 del 1° ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n.6 del 24 aprile 2015