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Autenticazione di firme

Autenticazione di firma

Cosa è

Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco.
Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.

Quando si può autenticare la firma.

L'autentica di sottoscrizione è possibile per:
• dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.)

• deleghe per della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi)

• nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale (ai sensi dell'art. 39 del Codice di procedura penale)
• autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie (art. 8,comma 3 bis L. 386/90, legge 106 del 12 luglio 2011).
• firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (ai sensi del D.P.R. n. 169 dell'8/7/2005)
• passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli), ai sensi dell'art. 7 della Legge 248/2006
• sottoscrizione apposte in calce alla manifestazione di volontà alla cremazione effettuata dai congiunti del defunto in mancanza di disposizione testamentaria (Art. 79 DPR n. 285/1990)

 

Non è possibile autenticare la sottoscrizione in calce a:

- testi in lingua straniera. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana (ai sensi dell'art. 1 della Legge 482/1999) è l'italiano; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
- dichiarazioni future
- dichiarazioni d'impegno e/o di volontà
- accettazioni o rinunce d'incarico
- procure ad agire in nome e per conto di altre persone
- scritture private
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
- fogli in bianco

Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.
L’autocertificazione inoltre, è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. 

Cosa si deve fare

E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.

Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.
Se si firma in nome e per conto della propria azienda occorre presentare la visura camerale dove è specificato che si è rappresentanti legali.
L’autentica di firma può essere richiesta anche da Cittadini non residenti.
 

Quanto costa

L'autentica della sottoscrizione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, salvo gli usi per i quali la legge prevede apposite esenzioni d'imposta. L'uso esente dal bollo dovrà essere dichiarato al Funzionario che effettua l'autentica.

 Riferimenti normativi

- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972 n. 642
- Legge 4/5/1983 n. 184
- Legge n. 248/2006, art. 7
- D.P.R. 8/7/2005 n. 169
- Legge 15/12/1999 n. 482

Informazioni utili

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione: si presentano avanti al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono

Le norme relative alla dichiarazione sostitutiva si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea non italiani

I cittadini extracomunitari possono rendere le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà nei casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

 

 

Informazioni

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 26/10/1972 n. 642 - Legge 4/5/1983 n. 184 - Legge n. 248/2006, art. 7 - D.P.R. 8/7/2005 n. 169 - Legge 15/12/1999 n. 482

Modalità di avvio:

Istanza di parte