Informazioni
validità delle autorizzazioni eccezionali (1 anno per la periodica, 6 mesi per la multipla, 3 mesi per la singola, decorrenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa);
Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (art. 9 D.P.R. n. 495/1992): è stato ribadito che un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibili ai sensi dell’art.10, comma 4 del Codice della strada, determina eccedenza di sagoma o massa, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie. Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali (art. 13 D.P.R. n. 495/1992): viene aumentata la validità delle autorizzazioni eccezionali (1 anno per la periodica, 6 mesi per la multipla, 3 mesi per la singola, decorrenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa); viene meglio definito il concetto di “viaggio” e di “percorso”. Per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata e ritorno, con veicolo a carico o a vuoto. Per percorso si intende, invece, un itinerario che collega sempre la stessa origine e la stessa destinazione indicata dai richiedenti e che può essere modificata dagli enti proprietari secondo esigenze di viabilità; il percorso è ripetitivo quando le tratte stradali colleganti origine e destino restano invariate; l’autorizzazione periodica viene rilasciata quando ricorrono congiuntamente le condizioni che i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente per sagoma, ma nei limiti di massa; la natura e la tipologia della merce è stata eliminata dalle autorizzazioni; l’autorizzazione periodica di autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere viene estesa fino a 72 tonnellate di massa (fino a 56 tonn. se la motrice è classificata mezzo d’opera o se essa è idonea a formare complessi mezzi d’opera); l’autorizzazione periodica può essere rilasciata anche in capo a veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto rientri nelle dimensioni 4,30 m. di altezza, 2,55 m. di larghezza e 35 m. di lunghezza e nella massa di 108 tonn.; nel caso di autotreni, non si ha l’abbinamento longitudinale di cose indivisibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.
l’autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda; sia il diniego che il ritardo nel rilascio devono essere espressamente motivati; è prevista la procedura d’urgenza, con il rilascio entro 3 giorni lavorativi, nel caso di pubblico interesse, esigenze di esportazione o trasferimento, documentati motivi d’urgenza. In tali casi è facoltà dell’ente richiedere i diritti d'urgenza;
Istanza di parte